Modulistica elettorale

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024

Dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 10 maggio, e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato 11 maggio

Le candidature per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale vanno presentate presso la Segreteria Comunale dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 30° giorno (venerdì 10 maggio 2024) e dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 29° giorno (sabato 11 maggio 2024) antecedente la data stabilita per le elezioni.

Vista la dimensione demografica del Comune di Monte San Biagio, oltre al Sindaco sono 12 i consiglieri da eleggere.

Le liste dovranno contenere un numero minimo di 9 ed un massimo di 12 candidati alla carica di consigliere comunale, avendo cura di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi e dovranno essere sottoscritte da un numero minimo di 60 ed un massimo di 120 elettori del Comune di Monte San Biagio.

Documenti richiesti

Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

  • candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
  • dichiarazione di presentazione della lista;
  • certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  • dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco  e per la candidatura alla carica di Consigliere comunale, contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Sindaco e Consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
  • certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
  • modello di contrassegno di lista (in formato cartaceo e digitale) della lista: deve essere circoscritto in un cerchio e ne vanno presentati 3 esemplari con dimensione di 10 cm. di diametro e 3 esemplari con dimensione di 3 cm. di diametro.

Rappresentanza di genere

La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto nuove disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei Comuni.

Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).

Nel calcolo delle quote di genere all’interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato, l’arrotondamento si effettua sempre all’unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

Numero dei candidati alla carica di consigliere comunale 2/3 1/3
9 6 3
10 7 (6,67) 3 (3,33)
11 7 (7,33) 4 (4,67)
12 8 4

Autenticazione delle sottoscrizioni

La sottoscrizione dei presentatori di lista, della accettazione alla candidatura alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, dovrà essere autenticata.

Come previsto dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, modificato dall’articolo 16-bis della Legge 11 settembre 2020, n. 120, possono autenticare le sottoscrizioni (ciascuno esclusivamente nell’ambito di competenza territoriale dell’ufficio cui appartiene): il notaio, il giudice di pace, il cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, il segretario delle procure della Repubblica, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il sindaco, l’assessore comunale o provinciale, il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, il segretario comunale o provinciale, il funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, il consigliere provinciale, metropolitano o comunale, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati sul sito web dell’ordine, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i sindaci.

Non sono valide le sottoscrizioni eventualmente raccolte precedentemente al 180°giorno rispetto al termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Cause di incandidabilità

Ciascun candidato alla carica di Sindaco dovrà dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

Nessun candidato alla carica di Consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Ciascun candidato, sia Sindaco che Consigliere comunale, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Negli allegati a piè di pagina sarà possibile scarica i fac-simili di dichiarazione di accettazione alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Documentazione ulteriore richiesta per la candidatura di cittadini di altro stato dell’Unione Europea

I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre i seguenti altri documenti:

  1. una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello stato di origine;
  2. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Inoltre, se non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Contrassegno della lista

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati (diametro 10 cm.) e sulle schede di votazione (diametro 3 cm.).

È vietato l’uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Sono vietati anche i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della croce, della vergine, di santi, di chiese, …).

È vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche e sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa società.

Sono vietati i contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie autoritarie.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

All’atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

È  necessario inoltre oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, che il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati e/o .

Anche il formato digitale dovrà avere le medesime caratteristiche del formato cartaceo.

Istruzioni per la presentazione delle candidature

L’Ufficio elettorale del Comune di Monte San Biagio mette a disposizione di tutte le forze politiche, candidati e movimenti che sono intenzionati a partecipare alla competizione elettorale, materiale fac-simile di modulistica in formato pdf (scaricabile a piè di pagina).

Si evidenzia che il modello di presentazione del candidato alla carica di Sindaco e della lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale dovrà essere stampato in formato A3 (modalità libretto o opuscolo). 

Resta inteso che le istruzioni ufficiali per la presentazione e l’ammissione delle candidature sono esclusivamente redatte e pubblicate a cura del Ministero dell’Interno sul portale Eligendo.

Gallery:


VOTO CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI

ELEZIONI COMUNALI (scadenza 30 aprile 2024)

I cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali devono presentare al sindaco del Comune italiano di residenza la domanda per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso - entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ovverosia entro il 30 aprile 2024.

Nella domanda devono essere dichiarate:

  • la cittadinanza;
  • la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
  • la residenza o la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune.

AVVERTENZE

  • L’iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti.
  • Per votare per i rappresentanti per le elezioni comunali è necessario presentare domanda utilizzando il modulo scaricabile a fondo pagina.

In alternativa, per i cittadini comunitari che risiedono fuori del loro paese, quasi tutti gli Stati membri prevedono la possibilità di votare dall'estero alle elezioni europee per i rappresentanti dello stato europeo di appartenenza.

 

 


ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024

VOTO CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI

ELEZIONI EUROPEE (scadenza 11 marzo 2024)

I cittadini dell’Unione Europea possono esercitare il diritto di voto in Italia per i membri del parlamento europeo spettanti all'Italia.

In questo caso è necessario presentare al sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l’iscrizione in apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni, istituita presso il Comune stesso - entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Non bisogna presentare la domanda se si è già presentata in passato e si è ancora iscritti nelle liste aggiunte per il parlamento europeo.

Per agevolare gli interessati, il Ministero dell’interno ha predisposto un modulo compilabile.

Tale modello, una volta compilato e stampato, dovrà essere completato con la firma autografa e dovrà essere spedito mediante raccomandata, o consegnato a mano, al sindaco del comune di residenza entro l’11 marzo 2024.

Requisiti per presentare la domanda:

  • avere compiuto 18 anni
  • essere cittadini di un paese dell’Unione Europea
  • non avere cause ostative all’esercizio del voto in Italia e nel paese di origine
  • essere residenti nel comune

Gli elettori UE, cittadini degli stati di Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP),Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK) – i cui Stati di appartenenza hanno reso disponibile la traduzione della domanda – potranno utilizzare un modello bilingue (italiano e lingua di origine); tutti gli altri avranno comunque a disposizione un modello bilingue in italiano e inglese (IT-EN).

Istruzioni per aprire e compilare il modulo pdf

Per compilare il modulo pdf è necessario aprirlo con il programma Adobe Reader versione X o superiore. Nell’eventualità che lo stesso venisse aperto direttamente con il browser potrebbe non essere possibile utilizzarlo; in tal caso sarà necessario, cliccando il tasto destro del mouse sulla pagina (con lo sfondo bianco), scegliere la voce ‘Salva documento con nome’; quindi salvare il modulo pdf nella cartella desiderata ed, infine, aprirlo con Adobe Reader.

In alternativa è possibile posizionarsi col cursore del mouse sul file (senza aprirlo), cliccare con il tasto destro e scegliere ‘Salva link con nome’. Occorre quindi salvare il modulo pdf nella cartella desiderata ed, infine, aprirlo con Adobe Reader.

Per eventuali problemi tecnici nella compilazione si potrà contattare: info.optanti@interno.it

ELEZIONI COMUNALI (scadenza 30 aprile 2024)

I cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali devono presentare al sindaco del Comune italiano di residenza la domanda per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso - entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali ovverosia entro il 30 aprile 2024.

Nella domanda devono essere dichiarate:

  • la cittadinanza;
  • la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
  • la residenza o la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune.

AVVERTENZE

  • L’iscrizione nella lista aggiunta permane fino a espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti.
  • Per votare per i rappresentanti per l'Italia al Parlamento Europeo e/o per le elezioni comunali è necessario presentare domande distinte utilizzando i moduli scaricabili a fondo pagina. E' possibile scegliere di essere iscritti in una sola delle due liste aggiunte.
  • In occasione delle elezioni al Parlamento europeo, il cittadino comunitario che presenta domanda di iscrizione nelle liste aggiunte italiane è ammesso a votare per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

In alternativa, per i cittadini comunitari che risiedono fuori del loro paese, quasi tutti gli Stati membri prevedono la possibilità di votare dall'estero alle elezioni europee per i rappresentanti dello stato europeo di appartenenza.

Il cittadino europeo non può votare due volte per le stesse elezioni europee. Il doppio voto alle elezioni europee non è ammesso ed è punito severamente.

 

Per maggiori informazioni:

 

 


DISPONIBILITA’ A SVOLGERE FUNZIONI DI SCRUTATORE

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024

IL SINDACO

Allo scopo di selezionare gli scrutatori necessari allosvolgimento dei compiti legati all’insediamento e al funzionamento dei seggi elettorali per le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di SABATO 08 E DOMENICA 09 GIUGNO 2024

INVITA

Tutti gli elettori già iscritti all’Albo degli scrutatori e disponibili a svolgere tale funzione, a presentare entro le ore 23:59 di lunedì 29 Aprile 2024 apposita domanda, scaricabile sul sito del Comune di Monte San Biagio, o direttamente presso l’Ufficio Elettorale del Comune nei giorni e orari di ricevimento.

SI AVVISA CHE

la nomina degli scrutatori titolari e supplenti, sarà effettuata secondo il criterio di punteggi previsti dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13.02.2019. La Commissione Elettorale, nei termini previsti dalla legge e in seduta pubblica, in base alla graduatoria redatta dall’Ufficio Elettorale, provvede alla nomina degli scrutatori effettivi e supplenti necessari alla consultazione. L’elenco degli scrutatori nominati sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.

La domanda può essere consegnata direttamente a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune o inviata per posta elettronica al seguente indirizzo: comune@comune.montesanbiagio.lt.it


AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDEONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, con il quale è stata disposta la istituzione, presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, di un albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale;

Viste le circolari emanate dal Ministero dell’Interno - Direzione generale dell’Amministrazione civile

- Direzione centrale per i servizi elettorali;

 

RENDE NOTO

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito presso la cancelleria della corte di appello, dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il giorno 31 ottobre corrente anno.

L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della legge istitutiva dell’albo, sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:

  1. coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
  2. i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  3. gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  4. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  5. i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  6. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio comunale o scaricabile direttamente in basso al presente Avviso. 


Gli elettori, già iscritti nell’albo dei presidenti di seggio, per gravi motivi possono chiedere la cancellazione da detto albo, utilizzando il modello disponibile presso l’ufficio comunale e nel sito web del comune, sezione modulistica elettorale. 

 

 


AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI

IL SINDACO


Visto l’art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che prevede
l’affissione di apposito manifesto per invitare chi lo desidera, a fare domanda di inserimento nell’albo unico comunale degli scrutatori di seggio elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 166/99 del 13 settembre 1999, avente per
oggetto: “Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge30 aprile 1999, n. 120”;
Visto che, nel detto albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata legge n. 95/1989;

RENDE NOTO


Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il mese di novembre corrente anno.
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della
scuola dell’obbligo.
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:
1) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
2) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio comunale o scaricabile direttamente in basso al presente Avviso.

Gli elettori, già iscritti nell’albo, possono chiedere, entro il prossimo mese di Dicembre, di essere cancellati per gravi, giustificati e comprovati motivi, utilizzando il modello disponibile presso l’ufficio comunale e nel sito web del comune, sezione modulistica.