PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2024
Dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 10 maggio, e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato 11 maggio
Le candidature per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale vanno presentate presso la Segreteria Comunale dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 30° giorno (venerdì 10 maggio 2024) e dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 29° giorno (sabato 11 maggio 2024) antecedente la data stabilita per le elezioni.
Vista la dimensione demografica del Comune di Monte San Biagio, oltre al Sindaco sono 12 i consiglieri da eleggere.
Le liste dovranno contenere un numero minimo di 9 ed un massimo di 12 candidati alla carica di consigliere comunale, avendo cura di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi e dovranno essere sottoscritte da un numero minimo di 60 ed un massimo di 120 elettori del Comune di Monte San Biagio.
Documenti richiesti
Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:
- candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- dichiarazione di presentazione della lista;
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere comunale, contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Sindaco e Consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
- certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- modello di contrassegno di lista (in formato cartaceo e digitale) della lista: deve essere circoscritto in un cerchio e ne vanno presentati 3 esemplari con dimensione di 10 cm. di diametro e 3 esemplari con dimensione di 3 cm. di diametro.
Rappresentanza di genere
La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto nuove disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei Comuni.
Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).
Nel calcolo delle quote di genere all’interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato, l’arrotondamento si effettua sempre all’unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.
Numero dei candidati alla carica di consigliere comunale |
2/3 |
1/3 |
9 |
6 |
3 |
10 |
7 (6,67) |
3 (3,33) |
11 |
7 (7,33) |
4 (4,67) |
12 |
8 |
4 |
Autenticazione delle sottoscrizioni
La sottoscrizione dei presentatori di lista, della accettazione alla candidatura alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, dovrà essere autenticata.
Come previsto dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, modificato dall’articolo 16-bis della Legge 11 settembre 2020, n. 120, possono autenticare le sottoscrizioni (ciascuno esclusivamente nell’ambito di competenza territoriale dell’ufficio cui appartiene): il notaio, il giudice di pace, il cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, il segretario delle procure della Repubblica, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il sindaco, l’assessore comunale o provinciale, il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, il segretario comunale o provinciale, il funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, il consigliere provinciale, metropolitano o comunale, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati sul sito web dell’ordine, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i sindaci.
Non sono valide le sottoscrizioni eventualmente raccolte precedentemente al 180°giorno rispetto al termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Cause di incandidabilità
Ciascun candidato alla carica di Sindaco dovrà dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
Nessun candidato alla carica di Consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.
Ciascun candidato, sia Sindaco che Consigliere comunale, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Negli allegati a piè di pagina sarà possibile scarica i fac-simili di dichiarazione di accettazione alla carica di sindaco e di consigliere comunale.
Documentazione ulteriore richiesta per la candidatura di cittadini di altro stato dell’Unione Europea
I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre i seguenti altri documenti:
- una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
Inoltre, se non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Contrassegno della lista
Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati (diametro 10 cm.) e sulle schede di votazione (diametro 3 cm.).
È vietato l’uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.
Sono vietati anche i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della croce, della vergine, di santi, di chiese, …).
È vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche e sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa società.
Sono vietati i contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie autoritarie.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.
All’atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
È necessario inoltre oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, che il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati e/o .
Anche il formato digitale dovrà avere le medesime caratteristiche del formato cartaceo.
Istruzioni per la presentazione delle candidature
L’Ufficio elettorale del Comune di Monte San Biagio mette a disposizione di tutte le forze politiche, candidati e movimenti che sono intenzionati a partecipare alla competizione elettorale, materiale fac-simile di modulistica in formato pdf (scaricabile a piè di pagina).
Si evidenzia che il modello di presentazione del candidato alla carica di Sindaco e della lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale dovrà essere stampato in formato A3 (modalità libretto o opuscolo).
Resta inteso che le istruzioni ufficiali per la presentazione e l’ammissione delle candidature sono esclusivamente redatte e pubblicate a cura del Ministero dell’Interno sul portale Eligendo.